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FAQ
Iscrizione
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Dipendente con un contratto a tempo determinato
L’iscrivibilità a FASCHIM dipende sempre dalla tipologia di contratto di lavoro.
Possono essere iscritti al Fondo i dipendenti con contratto a tempo determinato solo se la durata del contratto è pari o superiore a 6 mesi, al netto del periodo di prova.
I 6 mesi possono essere raggiunti anche attraverso proroghe o rinnovi, purché non ci sia alcuna interruzione tra un contratto e l’altro.
Se un dipendente non ha un contratto che rispetta questi requisiti, non può essere iscritto a FASCHIM, nemmeno temporaneamente.
Questo vale anche per i dipendenti che in passato erano già iscritti:
se cessano il rapporto di lavoro con un’impresa e vengono assunti da una nuova impresa con un contratto a tempo determinato che non raggiunge i 6 mesi (ad esempio 3 mesi), non possono essere iscritti al Fondo, anche se erano iscritti da molti anni.L’iscrivibilità dipende sempre dal contratto in essere, non dalla storia precedente di iscrizione.
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Dipendente con un contratto di somministrazione
I contratti di somministrazione NON sono ammessi all'iscrizione al Fondo.
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Periodo di prova per dipendente non iscritto a FASCHIM
Se il dipendente non era precedentemente iscritto deve attendere il superamento del periodo di prova per potersi iscrivere.
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Cambio azienda e iscrizione a FASCHIM (periodo di prova, carenza e contributi)
Nel passaggio di impresa, un dipendente che era già iscritto a FASCHIM può essere iscritto nuovamente al Fondo fin dal mese di assunzione, senza attendere la fine del periodo di prova, a condizione che tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l’inizio del nuovo non siano trascorsi più di 12 mesi.
Il passaggio dell’iscrizione non è automatico tra le imprese.
È quindi importante che
-l'impresa , al momento dell’assunzione, presti attenzione a verificare se il dipendente era già iscritto a FASCHIM presso l’azienda precedente.
-il dipendente, se desidera rimanere iscritto, lo comunichi alla nuova impresa, in modo che l’iscrizione possa essere correttamente riattivata.
È inoltre utile verificare e segnalare la precedente iscrizione del nucleo familiare, perché questa informazione non viene sempre segnalata automaticamente.
I contributi vengono trattenuti a partire dal mese in cui il dipendente viene nuovamente inserito nel portale del Fondo.
Il dipendente riscritto, ed eventualmente i familiari riscritti, potranno richiedere i rimborsi già dal mese di iscrizione (ad esclusione dei casi dove è previsto un periodo di carenza specifico, ad esempio esclusione dal Fondo, rinuncia volontaria).
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Iscrizione a metà anno
La trattenuta viene effettuata mese per mese.
Questo significa che, nell’anno di iscrizione, verranno trattenuti solo i contributi a partire dal mese di iscrizione.Il diritto alle prestazioni non cambia.
Solo per le prestazioni che prevedono un massimale annuo, il massimale viene riproporzionato in base ai mesi di contribuzione.
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Dipendente consegna un modulo di iscrizione a metà mese.
Il Fondo funziona per mensilità intere.
Non c’è quindi differenza di contributo tra un dipendente iscritto il primo giorno del mese e uno iscritto l’ultimo giorno: il contributo vale per l’intero mese.
Se l’impresa riesce a effettuare la trattenuta in busta paga per quel mese, il dipendente viene iscritto con decorrenza da quel mese.
Se invece la trattenuta non è possibile, l’iscrizione viene effettuata con decorrenza dal mese successivo. -
Iscrizione del neonato a FASCHIM
Quando nasce un figlio di un dipendente già iscritto a FASCHIM, è possibile iscrivere il neonato al Fondo senza alcun periodo di carenza, a condizione che l’iscrizione venga effettuata con decorrenza dal mese della nascita.
Per usufruire di questo beneficio, l’impresa deve inserire nel portale del Fondo l’anagrafica del neonato con mese di iscrizione uguale al mese di nascita, se così indicato nel modulo di iscrizione dei familiari consegnato dal dipendente.
Ricordiamo che se l’iscrizione non viene effettuata subito, nel mese successivo alla nascita è ancora possibile indicare come decorrenza il mese della nascita. Questo consente di non perdere il diritto all’assenza di carenza anche se l’inserimento non è stato immediato.
È necessario inserire la decorrenza esattamente come indicata dal dipendente nel modulo. Per questo motivo è importante prestare attenzione alla data inserita in fase di iscrizione.
Se per errore viene indicato il mese corrente invece del mese di nascita, l’iscrizione partirà dal mese corrente e non potrà essere modificata successivamente. In questo caso il neonato avrà un mese di carenza.
Esempio
Un bambino nasce il 15 marzo.
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Se viene iscritto entro marzo, l’iscrizione decorre da marzo e non c’è carenza.
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Se viene iscritto ad aprile, è ancora possibile indicare come decorrenza marzo.
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Se invece ad aprile viene indicata come decorrenza aprile, l’iscrizione partirà da aprile e non potrà essere corretta: il neonato avrà un mese di carenza.
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Trattenuta effettuata ma iscrizione non inserita
L’iscrizione a FASCHIM decorre dal mese in cui i dati del dipendente o del nucleo familiare vengono inseriti nel portale del Fondo.
Anche se l’impresa ha già effettuato la trattenuta in busta paga, se l’inserimento nel portale non viene fatto nel mese corretto l’iscrizione non può essere retrodatata..
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Coniugi o conviventi entrambi dipendenti iscritti a FASCHIM
Se un dipendente è iscritto a FASCHIM e anche il coniuge o convivente è iscritto come dipendente (presso la stessa impresa o presso un’altra impresa), è prevista un’agevolazione: i figli sono gratuiti.
È necessario segnalare questa situazione in modo che, tramite il portale del Fondo, le anagrafiche dei due dipendenti vengano correttamente collegate.
I figli devono essere iscritti da uno solo dei due dipendenti.
Sarà quindi il dipendente presso cui sono iscritti i figli a poter richiedere i rimborsi per loro conto. -
Cessazione dell’iscrizione del dipendente (fine rapporto, dirigente, pensionamento, decesso)
Nei casi di fine del rapporto di lavoro, passaggio a dirigente o pensionamento, l’iscrizione a FASCHIM termina.
Da quel momento non sono più dovuti contributi e non si ha più diritto ai rimborsi per le spese sostenute dopo la cessazione.Il dipendente non deve fare nulla: è l’impresa che deve inserire tempestivamente la cessazione nel portale del Fondo.
L’iscrizione termina alla fine del mese in cui viene inserita la cessazione.
La cessazione può essere inserita solo nel mese corrente e non può essere retrodatata.
Una comunicazione tardiva comporta il versamento dei contributi per le mensilità fino all’inserimento della cessazione nel portale.L’uscita dal Fondo del dipendente comporta automaticamente l’uscita anche dei componenti del nucleo familiare, se iscritti.
Se il rapporto di lavoro termina il 15 febbraio, l’impresa inserisce la cessazione nel mese di febbraio: il dipendente risulta fuori da FASCHIM dal 1° marzo.
Non sarà quindi possibile chiedere rimborsi per fatture con data dal 1° marzo in poi.
Le spese sostenute fino al 28 febbraio restano invece coperte.DECESSO
In caso di decesso del dipendente iscritto, l’impresa deve inserire la cessazione nel portale nel mese in cui avviene l’evento.
Se ci sono richieste di rimborso in corso, in sospeso o ancora da presentare (nei termini previsti), il superstite può incassare il rimborso compilando il Modulo di procura all’incasso (MOD. INC).
Il coniuge o convivente iscritto del dipendente deceduto può, se lo desidera, mantenere l’iscrizione fino a quando il dipendente non avrebbe compiuto 65 anni. In questo caso è necessario contattare il Fondo per attivare questa possibilità.
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Rinuncia volontaria ( e eventuale riscrizione) per dipendente o familiare
Per uscire volontariamente da FASCHIM è necessario per il dipendente compilare il Modulo di rinuncia volontaria (MOD. RIN) e consegnarlo alla propria impresa.
L’impresa provvede a caricare il modulo sul portale del Fondo entro il 31 dicembre dell’anno in corso tramite l’apposita funzione.
Fa fede la data di invio sul portale; in caso di invio cartaceo fa fede la data del timbro postale.L’iscrizione resta attiva fino al 31 dicembre e termina automaticamente dal 1° gennaio dell’anno successivo.
E' possibile chiedere la rinuncia per il dipendente (comporta l'uscita anche di tutti i familiari) oppure solo per il nucleo familiare, oppure per un singolo componente del nucleo familiare.
Revoca della rinuncia
Se il dipendente cambia idea prima della fine dell’anno, può revocare la rinuncia.
La revoca deve essere comunicata per iscritto a FASCHIM, tramite l’impresa, entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Riscrizione dopo la rinuncia
Se il dipendente/familiare è già uscito dal Fondo per rinuncia e desidera riscriversi successivamente, il rientro è possibile una sola volta nell’intero rapporto con FASCHIM e comporta un periodo di 6 mesi di carenza.
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Sospensione del dipendente: maternità facoltativa, cassa integrazione, aspettativa..
Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, o di assenze in cui non sussiste il diritto al normale trattamento retributivo (100%) per un periodo continuativo pari o superiore a un mese (aspettative o permessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia o per maternità facoltativa, sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazioni guadagni..) l’impresa di norma mette l'iscritto in stato di "SOSPENSIONE". (attraverso l’apposita funzione sul portale, indicando il motivo, l’inizio e la fine.)
Durante il periodo di sospensione:
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i contributi a carico dell’impresa e del dipendente sono sospesi;
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il dipendente non può richiedere rimborsi, né per sé né per il proprio nucleo familiare iscritto.
Come mantenere la copertura durante la sospensione
Il Fondo prevede due possibilità per mantenere l’accesso alle prestazioni durante la sospensione.
1️⃣ Accordo aziendale
Se esiste un accordo aziendale (anche individuale) in base al quale l’impresa continua a versare i contributi, la posizione resta attiva e il dipendente non viene messo in sospensione.
In questo caso non è necessario comunicare nulla al Fondo.2️⃣ Contribuzione complessiva volontaria da parte del dipendente (“sospeso con carico”)
Se non esiste un accordo aziendale, l’impresa inserisce la sospensione nel portale indicando data di inizio e fine.
Il dipendente può decidere volontariamente di continuare la contribuzione per mantenere l’accesso alle prestazioni.In questo caso:
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il dipendente diventa “sospeso con carico”;
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versa il contributo mensile complessivo di 4 € + 22,50 € per sé, oltre all’eventuale contributo per il nucleo familiare già a suo carico;
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mantiene il diritto ai rimborsi per sé e per il nucleo familiare.
Cosa deve fare il dipendente
Per attivare la contribuzione a proprio carico, il dipendente deve:
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compilare il Modulo SOS e inviarlo subito, o comunque non oltre il mese successivo all’inizio della sospensione
Indicazioni:
-indicare come decorrenza della copertura il mese di inizio della sospensione (non può partire in un mese successivo);
-la durata deve coprire un periodo almeno pari ad almeno la metà del periodo di sospensione segnalato dall’impresa;
-non sono ammesse interruzioni all’interno del periodo di sospensione (una volta iniziato, non si può interrompere e poi riprendere).
I versamenti avvengono tramite bollettino bancario trimestrale, a copertura del contributo complessivo.
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Cessazione per casi come da art.6.2 del regolamento_(L. 223/91, art. 4 L. 92/2012, risoluzioni consensuali in sede protetta e accordi aziendali esodo siglati con Parti sociali..)
Ci riferiamo esclusivamente alle situazioni particolari previste dal Regolamento del Fondo (art. 6.2) e dal CCNL di riferimento, che Faschim considera come cessazione del rapporto di lavoro.
Il mantenimento dell’iscrizione è previsto in caso di:
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procedure di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/1991 e successive modificazioni;
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applicazione dell’art. 4 della L. 92/2012 a seguito di accordo aziendale;
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risoluzioni consensuali derivanti da accordi individuali stipulati in sede protetta o da accordi aziendali di esodo, siglati con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
In tali casi, i lavoratori iscritti al Fondo, nonché il relativo nucleo familiare, possono mantenere l’iscrizione e continuare a beneficiare delle prestazioni.
⚠️ Nei soli casi di accordo individuale in sede protetta, è richiesto che il lavoratore sia iscritto al Fondo da almeno 4 anni.
Per quanto tempo
L’iscrizione può essere mantenuta:
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per tutta la durata della NASpI, oppure
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fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici,
comunque non oltre 48 mesi.
A quali condizioni
Il mantenimento è possibile se si verifica una delle seguenti condizioni:
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esiste un accordo aziendale (collettivo o individuale) che lo prevede;
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il lavoratore sceglie individualmente di mantenere l’iscrizione
Quando inviare la richiesta
La documentazione (atti che attestano il caso applicabile, eventuali accordi aziendali e/o il modulo di richiesta volontaria) deve essere inviata:
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entro 3 mesi dalla cessazione comunicata dall’impresa sul portale del Fondo, oppure
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entro il mese successivo al termine del periodo coperto dall’accordo aziendale, se quest’ultimo copre un periodo inferiore.
Modalità di mantenimento
1️⃣ Mantenimento tramite accordo aziendale
Possono essere stipulati accordi aziendali, anche individuali, che prevedono la copertura contributiva a carico dell’impresa.
Sarebbe utile che l’accordo precisasse:
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se riguarda tutti i lavoratori coinvolti;
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la durata della copertura (compreso o meno il periodo di preavviso);
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se include anche i nuclei familiari già iscritti.
L’impresa versa la contribuzione in un’unica soluzione anticipata, nel mese di attivazione dell’accordo. In mancanza del versamento, la posizione non viene attivata.
Se l’accordo copre solo il dipendente, quest’ultimo può mantenere autonomamente il nucleo familiare contattando il Fondo.
Se è previsto un accordo, l’impresa non deve cessare la posizione del dipendente: la cessazione verrà gestita dal Fondo sulla base degli elenchi ricevuti.
2️⃣ Scelta volontaria del lavoratore
In assenza di accordo aziendale, il lavoratore può mantenere l’iscrizione a proprie spese.
In questo caso:
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il costo è interamente a carico dell’iscritto;
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il pagamento è trimestrale anticipato;
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il lavoratore deve contattare il Fondo entro 3 mesi dalla cessazione;
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deve inviare il modulo Mod. Cp.Dip / Mod. Cp.Fam;
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la decorrenza parte dal mese successivo alla cessazione da parte dell’impresa;
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la durata non può superare quella massima prevista e non può essere inferiore al 50% del periodo spettante;
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non sono ammesse interruzioni nel periodo scelto;
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il nucleo familiare può essere iscritto in qualsiasi momento durante il periodo coperto.
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Familiare che diventa dipendente iscritto a FASCHIM
Se un familiare iscritto come componente del nucleo viene assunto da un’impresa aderente a FASCHIM, deve essere iscritto come dipendente a titolo proprio.
In questo caso, il familiare deve essere cessato dal nucleo familiare con causale “iscrizione al Fondo”.
Non deve essere presentata una rinuncia volontaria. -
Cessazione dei componenti del nucleo familiare
La cessazione del dipendente comporta automaticamente la cessazione di tutti i familiari iscritti sotto la sua posizione anagrafica.
Se nel corso dell’anno cambiano le condizioni per l’iscrizione di un familiare, il lavoratore deve comunicarlo tempestivamente al Fondo tramite la propria impresa, che provvede a inserire la cessazione nel mese in cui si verifica l’evento
CONIUGI/CONVIVENTI
Fine della convivenza
Se due conviventi non convivono più, il dipendente deve comunicarlo tempestivamente all’impresa.
L’impresa provvede a cessare la posizione del familiare con l’apposita motivazione nel portale nel mese dell’evento.
Dal mese successivo il familiare risulta fuori dal Fondo.In caso di fine convivenza, l’ex convivente non può più restare iscritto come familiare.
Divorzio
Se due coniugi divorziano, il dipendente deve comunicarlo tempestivamente all’impresa.
L’impresa provvede a cessare la posizione del familiare nel portale nel mese dell’evento.
Dal mese successivo il familiare risulta fuori dal Fondo.In caso di divorzio, l’ex coniuge non può più restare iscritto come familiare.
Separazione (senza divorzio)
Se i coniugi sono separati ma non ancora divorziati, la gestione della posizione del coniuge è a scelta del dipendente. Il dipendente può decidere di mantenere il familiare nel nucleo familiare oppure di cessarlo.
Se desidera cessarlo, è sufficiente comunicarlo alla propria impresa, che provvede a inserire la cessazione nel mese dell’evento.
Dal mese successivo il familiare risulta fuori dal Fondo.FIGLI
Figlio tra 26 e 30 anni
Per i figli tra 26 e 30 anni, la possibilità di rimanere iscritti dipende dalla presenza nello stato di famiglia del dipendente.
Al compimento dei 26 anni, il Fondo blocca temporaneamente la possibilità per il figlio di richiedere rimborsi in attesa di una azione da parte del dipendente.
Il figlio è presente nello stato di famiglia?
NO: Se il figlio non è presente nello stato di famiglia, il dipendente deve comunicarlo all’impresa. L’impresa provvede a cessare immediatamente la posizione del figlio con motivazione “esclusione stato di famiglia”.
SÌ: Se il figlio è presente nello stato di famiglia, è necessario caricare la documentazione nella propria area riservata.
Compimento dei 30 anni del figlio
Al compimento dei 30 anni, il Fondo provvede automaticamente a cessare la posizione del familiare.
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Il contributo per il nucleo familiare è dovuto per l’intero mese in cui il figlio compie 30 anni;
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Il diritto alle prestazioni cessa alla data del compimento dell’età.
Nucleo familiare gratuito (art. 3.4 del regolamento)
Se il nucleo familiare è iscritto gratuitamente ai sensi dell’articolo 3.4 del regolamento, l’uscita deve essere comunicata a FASCHIM dall’impresa tramite l’apposito modulo compilato dal lavoratore.
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Rimborsi
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Il Fondo rimborsa le visite? e le risonanze?
Il Fondo rimborsa numerose prestazioni sanitarie, tra cui visite specialistiche ed esami diagnostici come le risonanze, secondo quanto previsto dal Regolamento. Per tutte le informaizoni è possibile contattare il call center al numero verde 800 13 21 21.
Per una prima consultazione puoi fare riferimento alla sezione Rimborsi del sito, dove trovi una sintesi delle principali prestazioni rimborsate per ciascuna area.
Per verificare nel dettaglio le condizioni applicabili a una specifica prestazione (importi, limiti, frequenza, modalità di rimborso), consulta:
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il Regolamento,
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il Tariffario,
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il Nomenclatore odontoiatrico (per le prestazioni odontoiatriche),
nei quali sono riportate tutte le informazioni per singola prestazione.
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La pratica è stata sospesa e ho ricevuto una richiesta di documentazione integrativa, cosa devo fare?
La richiesta di documentazione integrativa viene inviata quando:
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non è stata trasmessa tutta la documentazione prevista,
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i documenti inviati non sono completi o sufficientemente chiari,
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il Fondo deve verificare alcuni elementi prima di poter procedere alla liquidazione della pratica.
In questi casi, la pratica viene temporaneamente sospesa in attesa della documentazione richiesta.
Nella tua area riservata trovi una comunicazione che indica in modo puntuale quali documenti è necessario integrare.
Ti invitiamo a consultarla attentamente e a caricare quanto richiesto seguendo le istruzioni.In caso di dubbi, puoi contattare il call center al numero verde 800 13 21 21, tenendo a portata di mano la comunicazione ricevuta.
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Quali informazioni avere prima di contattare il Call Center per una richiesta di rimborso
Quando contatti il Call Center per informazioni su una specifica richiesta di rimborso, ti invitiamo ad avere a portata di mano:
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il numero di pratica;
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per le pratiche sospese: la lettera di richiesta di integrazione documentale;
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per le pratiche già chiuse: la lettera con l’esito della richiesta di rimborso.
Tutta la documentazione è disponibile nella tua area riservata.
⚠️ Attenzione: in assenza della documentazione sopra indicata, gli operatori del Call Center potrebbero non essere in grado di fornirti assistenza puntuale e ti inviteranno a richiamare.
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Che documenti devo inviare per il rimborso di una visita? di una diaria? di una prestazione di fisioterapia?...
Per una prima indicazione sui documenti da inviare, puoi consultare la sezione Rimborsi del sito, dove trovi le principali informazioni per ciascuna area di prestazione.
Per verificare nel dettaglio la documentazione richiesta per una specifica prestazione (visita, diaria, fisioterapia, ecc.), fai riferimento ai seguenti documenti:
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il Regolamento,
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il Tariffario,
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il Nomenclatore odontoiatrico (per le prestazioni odontoiatriche).
In questi documenti sono indicate, per ogni prestazione, le modalità di rimborso e la documentazione necessaria.
Per assistenza puoi chiamare il call center al 800 13 21 21
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Come posso verificare a che punto è la mia richiesta di rimborso?
Nella tua area riservata puoi consultare in ogni momento lo stato di avanzamento della pratica e le eventuali comunicazioni del Fondo.
Se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti, puoi contattare il call center al numero verde 800 13 21 21, tenendo a portata di mano il numero di pratica.
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Entro quando devo presentare la richiesta di rimborso?
La richiesta di rimborso deve essere inviata al Fondo entro 3 mesi:
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dalla data della fattura ;
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dalla data di dimissione per le richieste di diaria.
Questo termine è inderogabile: le richieste inviate oltre i 3 mesi non possono essere rimborsate.
Nel caso in cui non si disponga ancora di tutta la documentazione richiesta è necessario inviare sempre almeno la fattura (per visite, esami, terapie, ecc.) o la lettera di dimissione (per la diaria). In questo modo la richiesta viene acquisita nei termini e potrà essere successivamente completata.
⚠️ Le richieste inviate oltre il termine dei 3 mesi non sono rimborsabili.
Per le prestazioni odontoiatriche sono previste ulteriori specifiche su acconti, saldi, finanziamenti e rate: ti invitiamo a consultare la sezione Rimborsi del sito per verificarle.
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Quante richieste di rimborso posso presentare?
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Invio cartaceo: è ammesso un solo invio al mese per ciascun iscritto.
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Invio online: puoi inviare le richieste in qualsiasi momento e senza limiti di numero.
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Come invio una richiesta per me e una per un familiare iscritto?
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Invio online (area riservata): durante la procedura guidata puoi selezionare la persona per cui stai inviando la richiesta (te stesso o il familiare iscritto) e caricare la relativa documentazione.
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Invio cartaceo: puoi inviare tutta la documentazione in un’unica busta, ma è necessario compilare un modulo di richiesta (R01/R02) per ciascuna persona, in modo da mantenere distinte le pratiche.
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Ho appena inviato una richiesta online: cosa succede adesso?
Dopo aver completato l’invio della richiesta nella tua area riservata, puoi seguirne lo stato nella sezione Pratiche sanitarie.
Se la pratica risulta in stato “da completare da parte dell’associato”, significa che non è stata ancora inviata al Fondo la prima volta: in questo caso è necessario rientrare nella procedura e completare tutti i passaggi fino al termine, altrimenti la richiesta non verrà presa in carico.
⚠️ Ti invitiamo a prestare attenzione ai tempi di presentazione, per evitare che la richiesta scada.
Una volta correttamente inviata, la pratica entra nel percorso di analisi e gestione della documentazione da parte del Fondo.
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Dove è possibile effettuare le prestazioni rimborsabili dal Fondo?
Puoi effettuare le prestazioni sanitarie presso qualsiasi struttura sanitaria, studio medico o studio odontoiatrico di tua preferenza.
Se scegli una struttura o uno studio odontoiatrico convenzionato direttamente con Faschim, puoi beneficiare di vantaggi aggiuntivi, sia in termini economici sia operativi, e di un percorso più semplice e guidato.
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Ho effettuato una prestazione in convenzione diretta, cosa devo inviare al Fondo?
Se hai usufruito di una struttura o di uno studio odontoiatrico convenzionato in forma diretta con il Fondo, non devi inviare alcuna richiesta di rimborso né la fattura, perché la prestazione è già stata gestita direttamente tra il Fondo e la struttura.
Eventuali importi non coperti dalla convenzione (franchigie o prestazioni extra) restano a tuo carico e non devono essere inviati al Fondo.
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Ho altre assicurazioni che rimborsano parte della spesa: come mi devo comportare?
In presenza di altre coperture assicurative o di altri enti che rimborsano in tutto o in parte la stessa prestazione, ti invitiamo a prestare attenzione a questi aspetti:
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rispetta sempre i tempi di presentazione a Faschim della richiesta di rimborso;
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se la prestazione è stata già in parte rimborsata da un altro ente o assicurazione, è necessario inviare anche la lettera con il dettaglio della liquidazione ricevuta;
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è obbligatorio dichiarare se la prestazione è stata già rimborsata, anche solo parzialmente.
In assenza di tale informazione, la pratica non può essere correttamente gestita.
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Non conosco il Fondo: come sapere in sintesi cosa rimborsa?
Per una prima panoramica sulle prestazioni rimborsate da Faschim, puoi consultare la Guida al Fondo disponibile in homepage, che spiega in modo semplice le principali aree di intervento.
Per il dettaglio delle singole prestazioni (importi, limiti, frequenza e documentazione richiesta), fai sempre riferimento al Regolamento, al Tariffario e al Nomenclatore odontoiatrico.
Ti invitiamo a navigare il sito per orientarti tra le diverse sezioni e trovare le informazioni più utili per le tue esigenze.
In caso di dubbi, puoi contattare il call center al numero verde 800 13 21 21 per un supporto orientativo.
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Come posso chiedere una revisione di una pratica già chiusa?
Come previsto dal Regolamento, è possibile richiedere la revisione di una pratica già conclusa.
La richiesta deve essere effettuata contattando il call center al numero verde 800 13 21 21, che provvederà ad avviare la procedura di revisione se verificherà che ci sono gli estremi per procedere: verrà aperta una nuova pratica (contrassegnata come R01 o R02), nella quale saranno già presenti i documenti della pratica originaria. Da lì potrai eventualmente integrare la documentazione mancante.
La richiesta di revisione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data della lettera di liquidazione.
⚠️ Trascorso tale termine non sarà più possibile richiedere la revisione.
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Ho una fattura/documento con correzioni manuali o con dati non completi: cosa devo fare?
Le fatture e i documenti inviati al Fondo devono essere completi in ogni loro parte e non devono contenere cancellazioni o correzioni manuali.
Se la fattura presenta correzioni, è necessario:
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far timbrare e controfirmare la correzione dalla struttura o dal professionista che ha emesso il documento, oppure
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farsi rilasciare una dichiarazione su carta intestata della struttura o del medico che attesti la correzione effettuata.
Nel caso di fatture annullate, non è sufficiente inviare una nuova fattura indicando che sostituisce la precedente: è necessario trasmettere anche una dichiarazione della struttura che attesti che la fattura n. XX è stata annullata e che la fattura n. YY la sostituisce.
In assenza di tale documentazione, la pratica non può essere correttamente lavorata.
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Il Fondo rimborsa le prestazioni effettuate all'estero?
Sì. Il Fondo rimborsa le spese sanitarie sostenute in qualsiasi Paese estero, secondo le stesse modalità previste per le prestazioni effettuate in Italia.
In particolare:
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l’associato anticipa la spesa;
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invia la richiesta di rimborso al Fondo con la relativa documentazione;
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è necessario che la documentazione sia tradotta in italiano o almeno in inglese.
È importante prestare attenzione alle eventuali regole di accesso sanitario del Paese estero, che possono richiedere la presenza di una copertura assicurativa valida al momento dell’ingresso o dell’accesso alle strutture sanitarie.
Si ricorda infatti che Faschim non è una compagnia assicurativa, ma un Fondo sanitario che opera con meccanismo di rimborso: la struttura estera non fattura direttamente al Fondo e non recupera gli importi tramite polizza.
Per questo motivo, si consiglia di valutare comunque la stipula di una assicurazione di viaggio integrativa, che copra eventuali prestazioni non rimborsate dal Fondo (ad esempio rimpatrio sanitario o della salma, spese di trasporto, bagagli, assistenza h24, ecc.).
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Perchè il call center non fornisce risposte sulle mie richieste al mio familiare, anche se è iscritto?
Il titolare del rapporto con il Fondo è il dipendente associato.
Il dipendente è il soggetto:
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a cui è intestato il rapporto con il Fondo;
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sulla cui busta paga vengono effettuate le trattenute contributive;
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che riceve i rimborsi anche per le prestazioni riferite al nucleo familiare.
Per questo motivo, solo il dipendente può ricevere dal Call Center informazioni complete sulla propria posizione e su quelle del nucleo familiare associato.
I familiari iscritti, invece, non possono ricevere informazioni relative alla posizione del dipendente, neppure se iscritti, per motivi di tutela della riservatezza e della privacy.
Il Call Center può quindi fornire informazioni dettagliate esclusivamente al dipendente associato.
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Dipendenti
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Mancanza dati anagrafici/trattamento dati
Se mancano alcuni dati anagrafici o non è stata firmata la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati, non è possibile procedere con l’analisi delle pratiche.
In questa situazione il dipendente può avere anche difficoltà nella gestione delle prenotazioni presso le strutture convenzionate. Le strutture dispongono comunque di una funzione per gestire questi casi, ma l’operatività può risultare rallentata.
Nell'area riservata del dipendente l’informazione viene segnalata all’ingresso.
Il dipendente può quindi completare o correggere i dati mancanti.È importante mantenere sempre aggiornati i propri dati e la propria posizione anagrafica perché questo consente al Fondo di gestire correttamente le richieste, velocizzare i rimborsi ed evitare blocchi o ritardi nell’accesso alle prestazioni.
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Come modificare i dati anagrafici
Nell’area riservata il dipendente può modificare direttamente:
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indirizzo di residenza e recapiti
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IBAN
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altri dati anagrafici
L’indirizzo email e il numero di cellulare sono dati necessari per la gestione delle comunicazioni e delle pratiche.
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Cosa inserire nella dichiarazione dei redditi
Le spese rimborsate da FASCHIM vanno inserite?
Sì, ma solo per la parte che non è stata rimborsata da FASCHIM.
Non devono invece essere inserite le spese che FASCHIM ha rimborsato al 100% (ad esempio i ticket).
Esempio
Se una fattura per una visita specialistica è di 100 € e FASCHIM ne ha rimborsati 70 €, nella dichiarazione dei redditi potrà essere inserita solo la parte non rimborsata, cioè 30 €.
Quali documenti portare al CAF o al commercialista
Per verificare correttamente quali importi sono detraibili, è necessario portare:
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le fatture
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il dettaglio del rimborso (lettera di liquidazione)
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oppure l’estratto conto disponibile nell’area riservata (questo è utile soprattutto per le pratiche effettate in forma diretta)
Il Fondo trasmette ogni anno all’Agenzia delle Entrate i dati sui rimborsi effettuati per la compilazione del modello 730 precompilato.
Come usare l’estratto conto nell’area riservata
Nell’area riservata è disponibile l’estratto conto, che consente di consultare:
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anno della fattura
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anno di valuta del rimborso
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intestatario della fattura
È importante selezionare correttamente tutte le combinazioni di anno fattura / anno bonifico per avere una visione completa.
Ho una fattura del 2025 che non è ancora stata rimborsata: cosa devo fare?
Se una fattura non è ancora stata rimborsata al momento della dichiarazione, può essere inserita per intero nella dichiarazione dei redditi.
Quando in seguito riceverai il rimborso da FASCHIM, dovrai fare il conguaglio l’anno successivo, portando al CAF o al commercialista:
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l’estratto conto aggiornato
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la lettera di liquidazione del rimborso
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Faschim, l'Agenzia delle Entrate e il tuo 730 precompilato
Ogni anno FASCHIM è tenuto per legge a trasmettere all’Agenzia delle Entrate alcuni dati relativi ai rimborsi effettuati, che vengono utilizzati per la predisposizione del modello 730 precompilato.
È importante che l’associato verifichi sempre con attenzione i dati presenti nel 730 precompilato prima di confermarlo: accettare il precompilato senza controlli o senza apportare eventuali correzioni può portare a errori.
Quali dati comunica FASCHIM all’Agenzia delle Entrate
FASCHIM comunica:
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i rimborsi erogati al dipendente e ai familiari iscritti;
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sia i rimborsi in forma indiretta (accreditati sul conto dell’associato),
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sia i rimborsi in forma diretta (pagati dal Fondo direttamente alla struttura convenzionata).
Nel caso della forma diretta, ricordiamo che l’importo pagato da FASCHIM alla struttura rappresenta comunque il rimborso a cui l’associato ha diritto: semplicemente non viene accreditato all’associato, che paga direttamente solo la parte residua a proprio carico.
I dati vengono trasmessi per codice fiscale del beneficiario del rimborso, quindi l’Agenzia delle Entrate riceve l’informazione distinta per ciascun componente (dipendente e familiari).
Può accadere che nel 730 precompilato dell’iscritto principale compaiano anche rimborsi riferiti al coniuge, anche se non viene presentata una dichiarazione congiunta. Questa modalità non dipende da FASCHIM, che trasmette i dati secondo il tracciato richiesto; è poi l’Agenzia delle Entrate a gestire l’aggregazione delle informazioni.
Anno di riferimento dei rimborsi
Per ogni dichiarazione dei redditi, FASCHIM comunica i rimborsi in base alla data di rimborso (data valuta), non alla data della fattura.
Esempio riferito alla dichiarazione dei redditi 2023 (redditi 2022):
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una fattura del 2022 rimborsata nel 2022 viene comunicata;
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una fattura del 2022 rimborsata nel 2023 non viene comunicata per il 2022;
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una fattura del 2021 rimborsata nel 2022 viene comunicata per il 2022.
Caso particolare: fatture di anni precedenti rimborsate nell’anno
Nel caso in cui una fattura di un anno precedente venga rimborsata nell’anno oggetto della dichiarazione (ad esempio fattura 2021 rimborsata nel 2022), l’importo può comparire nel 730 precompilato nella sezione “altri redditi” soggetti a tassazione separata.
In questi casi è necessario verificare le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per la corretta gestione fiscale (ad esempio facendo riferimento all’articolo 17 del TUIR o alle FAQ dell’Agenzia).
In sintesi
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FASCHIM comunica i rimborsi effettuati in base alla data di pagamento.
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I dati vengono trasmessi per codice fiscale del beneficiario.
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È sempre opportuno verificare il 730 precompilato prima di confermarlo.
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In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi al proprio CAF o commercialista con l’estratto conto e la lettera di liquidazione.
Riportiamo uno stralcio di risposta dal sito di Agenzia delle Entrate, il link alle faq del loro sito. qui è riportato anche un documento utile alla comprensione (art.17 TUIR)
Nella dichiarazione precompilata trovo i rimborsi delle spese sanitarie degli anni d'imposta precedenti?
Dal sito di agenzia delle entrate si legge:
Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata
LINK AL SITO DI AGENZIA DELLE ENTRATE ALLE DOMANDE SUL PRECOMPILATO
Le fatture di acconto e saldo di odontoiatria vengono riproporzionate:
Nel caso delle prestazioni odontoiatriche, è frequente che una pratica sia composta da più fatture di acconto e da una fattura di saldo, emesse in anni diversi.
Quando queste fatture vengono presentate insieme e il Fondo effettua il rimborso in un determinato anno, ai fini fiscali vale sempre la data di rimborso (data valuta).
Esempio
Nel 2022 viene presentata una pratica composta da:
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fatture di acconto con data 2021;
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fatture di acconto con data 2022;
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fattura di saldo con data 2022.
Se il Fondo rimborsa l’importo complessivo nel 2022, nel 730 precompilato compariranno anche riferimenti a fatture del 2021, perché il rimborso è avvenuto nel 2022.
Riproporzionamento ai fini fiscali
L’Agenzia delle Entrate richiede inoltre che, per le fatture odontoiatriche di acconto e saldo riferite a più anni, l’importo rimborsato venga riproporzionato sui diversi anni di competenza.
Questo significa che:
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l’importo comunicato all’Agenzia delle Entrate può essere suddiviso tra più anni;
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i dati che compaiono nel 730 precompilato possono non coincidere esattamente con l’estratto conto FASCHIM, che invece riporta il rimborso per intero nell’anno in cui è stato liquidato.
Il riproporzionamento viene effettuato in modo automatico secondo le regole fiscali previste e non modifica l’importo complessivo del rimborso ricevuto dal dipendente.Non si tratta di un errore, ma di una diversa modalità di esposizione dei dati richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
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Ho perso il codice faschim/la password, come li recupero?
IL codice Faschim può essere recuperato contattanto il call center. Il call center ti chiederà alcune informazioni e poi ti fornirà il codice Faschim.
Per il recupero della password devi cliccare su Accedi Area Dipendente dal sito e seguire le indicazioni.
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Come si utilizzano le strutture convenzionate?
trovi le informazioni nel menù strutture convenzionate/ricerca strutture convenzionate
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Ho perso la card, cosa devo fare per averne un altra?
Il Fondo non invia la card.
Nella tua area riservata c'è la funzione "stampa card" da cui puoi stampare la tua card ogni volta che la perdi o si rovina.
La card serve solo per ricordarti il tuo codice faschim.
Imprese
Clicca e visualizza
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Iscrizione, cessazione e sospensione di dipendenti e familiari nel portale
Nel portale FASCHIM è possibile iscrivere, cessare o sospendere un dipendente o un familiare solo nel mese corrente.
In considerazione del legame tra iscrizione, contribuzione e diritto ai rimborsi, il Fondo non effettua retrodatazioni in caso di errori di inserimento.
È quindi importante verificare con attenzione le date inserite nel portale.
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Iscrizione di un neonato
Quando nasce un figlio di un dipendente già iscritto a FASCHIM, è possibile iscrivere il neonato al Fondo senza alcun periodo di carenza, a condizione che l’iscrizione venga effettuata con decorrenza dal mese della nascita.
Per usufruire di questo beneficio, l’impresa deve inserire nel portale del Fondo l’anagrafica del neonato con mese di iscrizione uguale al mese di nascita, se così indicato nel modulo di iscrizione dei familiari consegnato dal dipendente.
Ricordiamo che se l’iscrizione non viene effettuata subito, nel mese successivo alla nascita è ancora possibile indicare come decorrenza il mese della nascita. Questo consente di non perdere il diritto all’assenza di carenza anche se l’inserimento non è stato immediato.
È necessario inserire la decorrenza esattamente come indicata dal dipendente nel modulo. Per questo motivo è importante prestare attenzione alla data inserita in fase di iscrizione.
Se per errore viene indicato il mese corrente invece del mese di nascita, l’iscrizione partirà dal mese corrente e non potrà essere modificata successivamente. In questo caso il neonato avrà un mese di carenza.
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Come inserire una rinuncia volontaria
Quando un dipendente presenta una rinuncia volontaria, l’impresa deve inserirla nel portale come cessazione, selezionando come motivazione “rinuncia” e allegando obbligatoriamente il modulo firmato.
La data di cessazione non deve essere inserita dall’impresa: viene attribuita automaticamente dal Fondo.
L’impresa deve inserire la rinuncia nel portale entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
La rinuncia può essere presentata e inserita in qualsiasi mese dell’anno; tuttavia, la cessazione decorre sempre dal 31 dicembre, con uscita dal Fondo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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Data cessazione: 31 del mese o 1 del mese successivo?
La data di cessazione deve essere sempre inserita nel mese in cui accade l'evento (per esmepio termina effettivamente il rapporto di lavoro).
Se viene inserita una data di cessazione pari al 1° giorno del mese, il Fondo considera il dipendente ancora attivo per quel mese e si aspetta quindi anche il contributo relativo a quel mese.
Esempio
Se un dipendente termina il rapporto di lavoro il 31 ottobre, la cessazione deve essere inserita con data ottobre.
Se invece viene inserita una data di cessazione 1 novembre, la cessazione verrà considerata efficace solo dal 30 novembre e il contributo di novembre sarà comunque dovuto.
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Contributi non frazionabili
Il contributo a FASCHIM non è frazionabile e copre sempre l’intera mensilità.
Non c’è quindi differenza di contributo tra un dipendente iscritto o cessato il primo giorno del mese e uno iscritto o cessato l’ultimo giorno del mese: in entrambi i casi il contributo è dovuto per l’intero mese.
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Contributi versati al Fondo e contributo di solidarietà
I contributi trimestrali versati a FASCHIM sono soggetti al contributo di solidarietà del 10% dovuto all’INPS.
Perché si applica il contributo di solidarietà
Secondo la normativa vigente sulle forme di assistenza sanitaria integrativa, i contributi versati a un fondo sanitario come FASCHIM non concorrono alla formazione della base imponibile previdenziale ordinaria, ma sono comunque soggetti a un contributo di solidarietà pari al 10%. Questo contributo è dovuto all’INPS dall’impresa.
Chi deve versarlo
Il contributo di solidarietà è a carico dell’impresa.
Come si versa
Il versamento deve essere effettuato tramite modello DM10, utilizzando il codice causale M980, come previsto dalle istruzioni tecniche dell’INPS per i contributi di solidarietà relativi alle forme di assistenza sanitaria integrativa.
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Contributi versati dall'impresa e deduzione
I contributi versati a FASCHIM costituiscono un costo integralmente deducibile dal reddito di impresa calcolato ai fini IRPEG
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Cosa indicare nella Certificazione Unica (CU)
Nella Certificazione Unica l’impresa deve indicare, nella casella “Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali”, l’importo complessivo dei contributi versati a FASCHIM.
L’importo da indicare è la somma di:
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contributo a carico dell’impresa
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contributo a carico del dipendente
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contributo per il nucleo familiare (se presente)
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Contributi versati dal lavoratore
Contributi trattenuti in busta paga
Quando i contributi a FASCHIM sono trattenuti in busta paga, non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (modello 730).
Questo perché il lavoratore beneficia già del vantaggio fiscale direttamente in busta paga: i contributi versati a FASCHIM riducono l’imponibile fiscale.
Contributi versati direttamente dal lavoratore
Se invece il lavoratore si trova in una situazione in cui versa autonomamente i contributi al Fondo (ad esempio in stato di “sospeso con carico” o “iscritto in mobilità”), i contributi versati dal lavoratore sono deducibili nella dichiarazione dei redditi.
In questo caso devono essere indicati nella voce:
“Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali”.
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Indicazioni sul versamento dei contributi da parte dell'impresa
Fai riferimento a quanto indicato nel menù "Per le Imprese"/ Contribuzione: è in questa sezione che sono riportate tutte le indicazioni utili.