Faq
FAQ
Iscrizione
Clicca e visualizza-
Dipendente con un contratto a tempo determinato
La tipologia del contratto applicato al dipendente è sempre il primo requisito per l'iscrivibilità al Fondo.
Possono iscriversi a FASCHIM i dipendenti con contratto a tempo determinato purchè la durata del contratto sia pari o superiore a 6 mesi al netto della prova. I 6 mesi possono essere contati anche per effetto di proroghe, purchè tra i due contratti non ci sia alcun intervallo.
Il dipendente nuovo assunto non può essere iscritto a FASCHIM se non ha il tipo di contratto richiesto per l'iscrizione. Se un dipendente con contratto a tempo indeterminato iscritto a FASCHIM cessa il rapporto di lavoro presso la propria impresa e viene assunto presso una nuova impresa con un contratto a tempo determinato ma che non rispetta i requisiti (quindi per esempio di 3 mesi), non potrà essere iscritto al Fondo. (neanche se prima era iscritto da molti anni). -
Dipendente con un contratto di somministrazione
I contratti di somministrazione NON sono ammessi all'iscrizione al Fondo.
-
Periodo di prova per dipendente non iscritto a FASCHIM
Se il dipendente non era precedentemente iscritto deve attendere il superamento del periodo di prova per potersi iscrivere.
-
Periodo di prova per un dipendete già iscritto a Faschim
Un dipendente che era già iscritto a FASCHIM può essere iscritto al Fondo già dal mese di assunzione (senza attendere il termine del periodo di prova) purchè tra la data di cessazione del precedente rapporto di lavoro e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro non siano trascorsi più di 12 mesi.
Ricordiamo che il passaggio dell’iscrizione non è automatico tra le imprese: quando l’impresa assume un nuovo dipendente dovrebbe verificare con il dipendente se era iscritto a FASCHIM nell’impresa precedente.
Se il dipendente vuole rimanere iscritto a FASCHIM deve semplicemente comunicarlo alla nuova impresa. È utile verificare se il dipendente aveva iscritto anche il nucleo familiare perché spesso non lo comunicano.
I contributi vengono trattenuti a partire dal mese in cui viene nuovamente inserito nel portale del Fondo Il dipendente può richiedere i rimborsi già dal mese in cui viene riscritto. -
Iscrizione a metà anno
La trattenuta viene effettuata mese per mese quindi nell’anno pagherà solo i mesi a partire dal mese della sua iscrizione.
Il diritto alle prestazioni non cambia. Solo per le prestazioni con imassimali, i massimali sono riproporzionati ai mesi di contribuzione. -
Dipendente consegna un modulo di iscrizione a metà mese.
Il Fondo funziona per mensilità intere, quindi non c'è differenza di contributo dovuto al Fondo tra un dipendente iscritto il primo giorno del mese o un dipendente iscritto l'ultimo giorno: se l’impresa riesce ad effettuare la trattenuta in busta paga per quel mese lo iscriverà altrimenti dovrà iscriverlo con data iscrizione nel mese successivo.
-
Neonato: Se nasce un neonato a un dipendente iscritto che ha già il nucleo familiare iscritto
In questo caso se il neonato viene iscritto nel mese della sua data di nascita non avrà alcuna carenza. Per faschim fa sempre fede la data di inserimento nel portale e il fondo non effettua retrodatazioni di alcun tipo. Il sistema permette all'impresa che si trova nel mese successvio al mese di nascita del neonato di iscrivere il neonato dalla sua data di nascita quindi dal mese precedente. E' l'unico caso in cui una iscrizione può essere inserita nel mese precedente al mese attuale. Questa iscrizione retrodatata non è automatica perchè sul modulo iscrizione familiari il dipendente potrebbe non voler iscrivere i familiari da subito ma dal mese successivo. L'impresa deve fare attenzione perchè se per errore inserisce la data nel mese attuale invece che quella al mese precedente, l'errore non verrà sistemato dal Fondo in nessun caso.
-
Impresa che ha effettuato la trattenuta in busta paga per l’iscrizione a FASCHIM ma non ha inserito il dipendente o il nucleo nel mese di competenza
L'iscrizione decorre dal mese in cui i dati dei dipendenti vengono inseriti nel portale del fondo come da regolamento il Fondo non effettua retrodatazioni di nessun tipo.
-
Dipendente iscritto a FASCHIM presso l’impresa e il suo coniuge/convivente è iscritto a FASCHIM come dipendente presso la stessa impresa o presso un’altra impresa
In questo caso c’è un’agevolazione perché i figli sono gratuiti.
Il dipendente deve segnalare questa situazione particolare all’ impresa, che tramite il portale del Fondo collega nell’apposito campo le anagrafiche dei due dipendenti.
I figli vanno iscritti da uno solo dei due dipendenti. Quindi sarà il dipendente che ha sotto di sé i figli a dover chiedere i rimborsi per loro. -
Cessazione: Dipendente che termina il rapporto di lavoro/diventa dirigente/va in pensione
Nei casi di “passaggio a dirigente” o di “fine rapporto di lavoro” o di "pensionamento" l’iscrizione a FASCHIM termina: non ci sono più contributi da versare e non si ha più diritto ai rimborsi.
Il dipendente in questi casi non deve fare nulla ma è l'impresa che deve effettuare tempestivamente sul portale del Fondo la cessazione.
La cessazione può essere inserita solo nel mese in cui siamo e non può essere in nessun caso retrodatata dal Fondo. L'iscrizione termina alla fine del mese nel quale è stata inserita la cessazione. Esempio: se termino il mio rapporto di lavoro il 15 di febbraio, l'impresa inserirà la mia cessazione con data febbraio. Sarò fuori da Faschim dal 1 marzo. Non potrò chiedere i rimborsi per le fatture con data dal 1 marzo. Per quelle precedenti sarò coperto.
Nei casi di “decesso” del dipendente iscritto: anche in questo caso l’impresa cessa la posizione del dipendente sul portale nel mese in cui accade l'evento.
Il superstite, in caso di richieste di rimborso in atto, in sospeso o da inviare (nei tempi previsti) può procedere all’incasso del rimborso compilando il Modulo di procura all'incasso - MOD. INC.
Il coniuge/convivente iscritto del dipendente deceduto può, se vuole, mantenere l’iscrizione finchè il dipendente non avrebbe raggiunto il 65° anno di età: è necessario contattare il Fondo. -
Rinuncia : Dipendente che vuole uscire da FASCHIM.. e poi decide di rientrare dopo aver rinunciato
Uscire volontariamente dal Fondo è possibile: è sufficiente che il dipendente compili il Modulo di rinuncia volontaria - MOD.RIN e lo consegni alla propria impresa entro il 15/12 dell'anno in corso. L’impresa lo timbra, lo firma e lo carica sul portale del Fondo (Cessazione motivo rinuncia) entro il 15/12
L’iscrizione del dipendente proseguirà fino al termine dell’anno in corso al momento in cui viene data la rinuncia. L'iscrizione cessa automaticamente dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Se cambia idea in corso d'anno dopo aver compilato la rinuncia, è possibile revocare la decisione di rinuncia: la revoca deve essere comunicata per iscritto a FASCHIM per il tramite dell'impresa entro il 31/12 dello stesso anno mediante raccomandata AR.
Se dopo aver rinunciato ed essere quindi uscito decide di rientrare: è possibile rientrare per una sola volta e ci saranno 6 mesi di carenza. -
Sospensione: dipendente che va in maternità facoltativa, entra in cassa integrazione, va in aspettativa...
Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, o di assenze in cui non sussiste il diritto al normale trattamento retributivo (100%) per un periodo continuativo pari o superiore a un mese (aspettative o permessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia o per maternità facoltativa, sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazioni guadagni..) l’impresa di norma mette l'iscritto in stato di "SOSPENSIONE". (attraverso l’apposita funzione sul portale, indicando il motivo, l’inizio e la fine.)
Durante il periodo di sospensione i contributi a carico impresa e a carico dipendente sono sospesi e il dipendente non può richiedere prestazioni per il periodo in cui rimane sospeso, nè per sè nè per tutto il suo nucleo familiare iscritto.
Il Fondo ha previsto 2 possibilità per mantenere l'accesso ai rimborsi per questo periodo:
a) accordo aziendale, anche individuale, in cui l'impresa prevede la normale copertura contributiva. In questo caso non è necessario comunicarlo al Fondo perché la situazione rimane invariata dal punto di vista della gestione dei contributi. E il dipendente non deve essere messo in stato di sospensione.
b) Presa in carico da parte del dipendente dei contributi complessivi: se non c'è stato un accordo aziendale, il dipendente può volontariamente decidere di continuare con la contribuzione e quindi con la possibilità di richiedere i rimborsi (diventando un "sospeso con carico").
In questo caso ricordiamo che il dipendente verserà per la sua iscrizione il contributo complessivo mensile (24€) oltre a quello del nucleo familiare già a suo carico.
Cosa deve fare il dipendente in questo caso:
1- il dipendente deve compilare il Modulo SOS e inviarlo subito o comunque non oltre il mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione. I versamenti procedono tramite l’invio di un bollettino bancario trimestrale per lui e per il suo nucleo familiare se iscritto.
2- la decorrenza della copertura da parte del lavoratore deve partire dal mese di inizio del periodo di sospensione, non può partire dopo.
3- il periodo di copertura preso in carico dal dipendente deve essere almeno pari alla metà del periodo segnalato dall’impresa come sospensione
4- non ci possono essere interruzioni all’interno del periodo di sospensione; una volta iniziato il "sospeso con carico" non posso sospenderlo per un mese e poi riprendere. -
Procedure di licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/91 (e successive modificazioni) / accordi di incentivazione all’esodo di cui ai commi 1 e seguenti dell’art.4 legge 92/2012,
Ci riferiamo esclusivamente a situazioni che coinvolgono i lavoratori in procedure di licenziamento collettivo.
Questi eventi vengono considerati da Faschim come una cessazione del rapporto di lavoro.
I lavoratori iscritti al Fondo, nonché il relativo nucleo familiare, possono continuare a mantenere la qualità di associati e a beneficiare delle prestazioni, per un periodo massimo pari alla durata prevista dell’indennità (indennità prevista dalle norme di legge in materia) o per il periodo previsto dall’accordo di incentivazione all’esodo (per un massimo di 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro come nelle previsioni di legge) per effetto di una delle seguenti ipotesi.
(Il documento attestante i casi previsti sotto gli eventuali accordi aziendali e/o il modulo di richiesta volontaria di mantenimento dell’iscrizione al Fondo dovranno essere inviati allo stesso entro 3 mesi dalla cessazione.)
1) Accordo aziendale collettivo o individuale: possono essere stipulati appositi accordi aziendali, anche individuali, che prevedano la normale copertura contributiva e, quindi, il diritto per i lavoratori interessati al mantenimento delle prestazioni di FASCHIM per tutto il periodo previsto dall’accordo aziendale e comunque non oltre il periodo previsto della indennità o non oltre i 48 mesi previsti dalla legge nel caso di incentivazione all’esodo di cui ai commi 1 e seguenti dell’art.4 legge 92/2012
È opportuno che nell’accordo, che deve essere inviato a FASCHIM, siano indicati alcuni dettagli, per esempio: - se la copertura vale per tutti gli associati coinvolti, - se la copertura è prevista per tutto il periodo dell'indennità o se per un periodo inferiore definito (ai fini pratici è importante che sia definito se l’impresa copre anche l’eventuale periodo di preavviso); - se si decide di versare la contribuzione anche per eventuali nuclei familiari già iscritti.
Le imprese provvederanno a versare al Fondo la contribuzione dovuta in unica soluzione e anticipata.
L’importo dovuto è pari al prodotto del numero dei mesi che l’accordo intende coprire per il numero di dipendenti cui si riferisce tale accordo (ricordiamo che l’impresa versa sia la quota a suo carico sia quella a carico dipendente ed eventualmente per il numero dei nuclei familiari iscritti, ove previsto.
La contribuzione complessiva deve essere versata al Fondo nel mese di attivazione dell'accordo, altrimenti la posizione dei dipendenti non verrà attivata.
Se l’accordo copre solo l’iscrizione del dipendente, il dipendente può comunque provvedere al mantenimento in via autonoma del nucleo familiare contattando il Fondo. È opportuno che l’impresa comunichi ai dipendenti che per mantenere il nucleo iscritto devono contattare il Fondo. E' opportuno che l'impresa, solo se è previsto un accordo, non cessi la posizione del dipendente: lo farà il Fondo a fronte degli elenchi che gli verranno comunicati.
2) Iscrizione volontaria In questo caso il carico contabile sarà totalmente a carico dell'iscritto.
1- il dipendente deve contattare il Fondo ENTRO 3 MESI DA QUANDO L'IMPRESA CESSA LA SUA ISCRIZIONE. Deve inviare il modulo: Mod. Cp.Dip / Mod. Cp.Fam
2- la decorrenza dell'iscrizione e quindi del carico contabile da parte del dipendente deve iniziare da subito, inteso come il mese successivo a quello in cui la sua posizione è stata cessata dall'impresa.
3- il periodo di copertura preso in carico dal dipendente può essere per un periodo massimo pari alla durata prevista dell’indennità (indennità prevista dalle norme di legge in materia ).e comunque deve essere almeno pari alla metà del periodo previsto.
4- non ci possono essere interruzioni all’interno del periodo.
5- il nucleo familiare può essere iscritto in ogni momento.Il lavoratore dovrà provvedere alla corresponsione della contribuzione complessivamente dovuta in via trimestrale anticipata. Questi casi di versamento volontario vengono gestiti direttamente dal Fondo. L’impresa dovrebbe avvertire i dipendenti che esiste questa possibilità. In ogni caso appena viene inserita la cessazione per mobilità, parte una comunicazione cartacea del Fondo. non è possibile inviare la comunicazione via mail perchè spesso la mail è aziendale.
-
Familiare iscritto come nucleo del dipendente, viene assunto in un’impresa con Faschim e deve iscriversi come dipendente
In questo caso il familiare deve essere cessato dall'impresa per "iscrizione al Fondo". Non bisogna fare una rinuncia volontaria.
Rimborsi
Clicca e visualizza
-
Il Fondo rimborsa le visite? e le risonanze?
Per avere informazioni sulle prestazioni che rimborsa il Fondo puoi innanzitutto verificare nella sezione rimborsi del sito dove puoi trovare le più importanti informazioni per le aree principali.
Per verificare invece nel dettaglio, ricorda che sul Regolamento, sul Tariffario e sul Nomenclatore odontoiatrico sono riportate le informazioni per singola prestazione.
-
Ho ricevuto una richiesta di documentazione integrativa, cosa devo fare?
La richiesta di documentazione integrativa viene inviata perchè non hai inviato la documentaizone prevista, i documenti non sono chiari, il Fondo deve verificare alcuni dettagli per poter liquidare la pratica correttamente.
La lettera che si trova nella sua area riservata presenta già una serie di indicaizoni che ti permettono di capire cosa ti stiamo chiedendo di integrare. Se hai qualche dubbio chiama il call center, tenendo a portata di mano la lettera.
-
Cosa devi sapere prima di chiamare il Call center
QUANDO CHIAMI IL CALL CENTER PER INFORMAZIONI SU UNA RICHIESTA DI RIMBORSO IN PARTICOLARE DEVI AVERE A PORTATA DI MANO:
- Il numero di pratica
- Per le pratiche sospese ; la lettera di richiesta integrazione documenti;
- Per le pratiche già chiuse: la lettera con l’esito della richiesta di rimborso.
Trovi questi documenti nella tua area riservata.
Attenzione: Gli operatori del Call Center se non hai a disposizione la documentazione ti inviteranno a richiamare.
-
Che documenti devo inviare per il rimborso di una visita? di una diaria? di una fisioterapia?...
Per avere informazioni sui documenti da inviare puoi innanzitutto verificare nella sezione rimborsi del sito dove puoi trovare le più importanti informazioni per le aree principali.
Per verificare invece nel dettaglio, ricorda che sul Regolamento, sul Tariffario e sul Nomenclatore odontoiatrico sono riportate le informazioni per singola prestazione.
-
Come faccio a sapere a che punto è la mia pratica?
Nella tua area riservata trovi tutte le indicazioni sul percorso della tua pratica.
-
Entro quando devo inviare la richiesta di rimborso?
Ci sono 3 mesi di tempo dalla data fattura (data dimissioni per la diaria)
per inviare al Fondo la tua richiesta!Per l'odontoiatria ci sono ulteriori precisazioni importanti: visita la sezione rimborsi e verifica.
-
Quante richieste di rimborso posso inviare?
Invio cartaceo: non è ammesso più di un invio di richiesta di rimborso al mese per la stessa persona.
Se utilizzi la procedura di invio Online delle richieste puoi inviare quante richieste vuoi e in qualsiasi momento della giornata
-
Come faccio a inviare una richiesta per me e una per un familiare iscritto?
-Richieste Online: è facile! devi solo selezionare nella procedura la persona per cui stai inviando la documentazione.
-Richieste via posta: invia la documentazione tutta insieme nella stessa busta, ma ricorda di compilare un modulo di richiesta di rimborso (R01/R02) per ogni persona in modo da tenere distinta la documentazione.
-
Ho appena inviato una richiesta online..adesso cosa succede?
Una volta che hai inviato la richiesta nella tua rea riservata nel menù Pratiche sanitarie potrai seguire la pratica già da subito. Se la richiesta è in stato "da completare da parte dell'associato" fai attenzioe perchè significa che non l'hai ancora inviata al Fondo: è importate concludere il percorso della pratica e arrivare al temrine. Solo così la tua pratica sarà presentata al Fondo e noi potremo lavorarla. Fai attenzione a non far scadere i tempi di presentazione.
Da questo momento inizia il percorso di analisi e gestione della tua documentazione.
-
Dove devo eseguire le prestazioni rimborsabili da Faschim?
Puoi rivolgerti a una qualsiasi struttura sanitaria/studio medico/odontoiatrico di tua preferenza.
Se invece ti rivolgerai alle strutture convenzionate e gli studi odontoiatrici convenzionati direttamente con FASCHIM avrai alcune agevolazioni (vedi il menù strutture convenzionate).
-
Ho effettuato una prestazione in convenzione diretta, cosa devo inviare al Fondo?
Se hai utilizzato una Struttura/odontoiatra convenzionato con il Fondo e hai quindi usufruito della convenzione diretta, non devi più inviarci la fattura perchè il rimborso ti è già stato effettuato direttamente tramite la Struttura.
-
Ho altre assicurazioni che rimborsano parte della spesa come mi devo comportare?
In questo caso ricordati di rispettare i tempi di presentazione a faschim della documentazione.
Ricorda che se la pratica è stata già in parte rimborsata da altro ente/assicurazione, devi inviarci la lettera con il dettaglio della liquidazione.
È obbligatorio dichiarare se la prestazione è già stata in parte rimborsata.
-
Cosa rimborsa per questa prestazione? che documenti devo inviare?
Naviga un po' nel sito e fai riferimento al regolamento e al tariffario per avere tutte le informazioni
-
Come faccio per chiedere una revisione di una pratica già chiusa?
Come previsto dal regolamento, puoi richiedere una REVISIONE della pratica.
La richiesta va fatta contattando il call center: il call center necessiterà di un po' di tempo e poi aprirà una njova pratica con il sinbolo R01 o R02... con all'interno tutti i documenti della tua pratica iniziale. Da li potrai inserire eventuali documenti mancanti..
La richiesta di revisione deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data della lettera di liquidazione della pratica.
Trascorso il tempo indicato non sarà più possibile effettuare la revisione.
-
Ho una fattura/documento con correzioni manuali o con dati non completi, cosa devo fare?
Le fatture che invii al Fondo devono essere complete di tutti i dati e non devono riportare cancellazioni o correzioni di nessun tipo fatte a mano.
Nel caso è opportuno farsi timbrare e controfirmare la correzione o farsi rilasciare su carta intestata una dichiarazione dell’ente/medico che ha corretto la fattura.
Per le fatture che per qualche motivo vengono annullate, non è sufficiente mandare una nuova fatture e dire che sostituisce l'altra ma serve un documento della struttura in cui si dice che la fattura xx è annullata e che la fattura yy la sostituisce -
Il Fondo rimborsa le prestazioni all'estero?
Il Fondo rimborsa le spese sostenute in qualsiasi Paese estero.
Il rimborso avviene allo stesso modo in cui avviene in Italia ovvero l'associato paga la spesa e invia il rimborso. e' necessaria la traduzione dei documenti in italiano o almeno in inglese.
E' importante fare attenzione quando si va all'estero all'eventuale richiesta del Paese che vi accoglie, di presenza di un'assicurazione. Infatti innanzitutto Faschim non è un assicurazione ma un Fondo sanitario, ma sopratutto bisogna verificare se allo scopo di ingresso nel Paese è sufficiente il meccanismo di rimborso che utilizza il Fondo perchè spesso all'estero si intende che la persona non paga e la struttura recupera gli importi direttamente dalla polizza.
Faschim non lavora in questo modo.
Inoltre suggeriamo comunque di fare altri tipi di assicurazioni che prevedano per esempio prestazioni che il Fondo non copre (rimpatrio della salma, bagagli, ambulanza...etc...)
-
Ho inviato per errore gli originali delle fatture posso recuperarli?
Il Fondo non restituisce in nessun caso la documentazione inviata per errore in originale.
(tranne le rx odontoiatriche)
Dipendenti
Clicca e visualizza
-
Mancano alcuni dati anagrafici/consenso al trattamento dati
Se mancano alcuni dati anagrafici, o non abbiamo il consenso al trattamento dati, non possiamo procedere all’analisi della pratica e l'associato non può accedere alle strutture convenzionate né utilizzare la procedura Richieste online.
Se manca qualche dato o il consenso, l'informazione sarà segnalata all'ingresso dell'area riservata del dipendente che può provvedere a fornire tutto ciò che manca attraverso le funzioni di upload a disposizione.
-
Devo modificare alcuni dati anagrafici come faccio?
Nell'area riservata l'associato può modificare indirizzo, iban e tutti i dati anagrafici.
L'indirizzo email è un dato necessario. -
Cosa inserire nella dichiarazione dei redditi
Nella dichiarazione dei redditi vanno inserite le spese rimborsate da FASCHIM?
Sì certamente, ma nella dichiarazione dei redditi va inserita SOLO LA PARTE CHE FASCHIM NON HA RIMBORSATO.
Esempio: se una fattura per una visita specialistica da 100 € è stata rimborsata 57€..si può inserire la parte restante di 43€.
NON DEVONO ESSERE INSERITE LE FATTURE CHE FASCHIM HA GIA' RIMBORSATO AL 100%(Es. ticket)
Per la verifica di cosa inserire quale "onere detraibile", gli associati devono portare a chi li supporta nella pratica (commericalista, caf..) oltre alle fatture anche il documento di dettaglio sul rimborso che viene prodotto al termine della lavorazione della pratica nell'area riservata e/o l'estratto conto presente nella propria area riservata.
Il Fondo per legge invia ogni anno ad Agenzia delle Entrate le indicazioni sui rimborsi effettuati per la compilazione del modulo 730 precompilato.
Nell'area riservata è presente l'ESTRATTO CONTO che fornisce una visione dettagliata per anno fattura, anno valuta del rimborso, persona a cui è intestata la fattura. fai attenzione a selezionare tutte le combinazioni anno fattura/anno bonifico.
- ho una fattura del 2022 che non è ancora stata rimborsata dal fondo cosa devo fare? nella dichiarazione dei redditi dovrai inserire la fattura intera se il rimborso non è ancora arrivato. il prossimo anno farai il conguaglio quando avrai il rimborso del fondo portando il tuo estratto contro e la lettera di liquidazione.
-
Faschim, l'Agenzia delle Entrate e il tuo 730 precompilato
Il Fondo ogni anno è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate alcuni dati relativi ai rimborsi, che servono per le informazioni che vanno ad alimentare il 730 precompilato.
Un suggerimento che possiamo fornire agli associati è verificare bene le voci sul precompilato: confermare il precompilato senza verifiche o senza apportare le modifiche necessarie potrebbe essere un errore.
L'Agenzia delle Entrate ci chiede di inviare i dati secondo regole precise.
COSA INDICHIAMO NOI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE?
Indichiamo i rimborsi erogati al dipendente e ai familiari iscritti.
Comunichiamo sia i rimborsi in forma indiretta (che paghiamo all'associato sul suo iban) sia quelli che avvengono in forma diretta: ricordiamo infatti agli associati che l'importo che faschim versa alla struttura convenzionata per una prestazione in forma diretta è esattamente il rimborso a cui l'associato ha diritto, solo che in forma diretta lo avete subito come evidenza e pagate solo la differenza che resta a vostro carico.
Presentiamo ad Agenzia delle entrate i dati dei rimborsi divisi per codice fiscale quindi Agenzia delle entrate sa quanto Faschim ha rimborsato ad ogni singolo componente.
Può essere però che sul precompilato dell’iscritto principale ci siano anche i rimborsi del coniuge anche se i due soggetti non fanno la dichiarazione congiunta. Non siamo noi a definire questo aspetto. Noi indichiamo ad Agenzia delle entrate il tracciato per come viene richiesto e poi è Agenzia delle entrate a gestire i dati che gli arrivano.
ANNO DI RIFERIMENTO
Consideriamo la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2022 (che presentiamo nel 2023)
Indichiamo i rimborsi che hanno data di rimborso (data valuta) nell’anno di competenza che stiamo considerando quindi il 2022;
1)una fattura con data fattura 2022 liquidata nel 2022 viene comunicata
2)una fattura con data 2022 liquidata nel 2023 non viene comunicata
3)una fattura del 2021 liquidata nel 2022 viene comunicata.
In questo ultimo caso (fattura del 2021 comunicata perchè liquidata nel 2022) l'associato troverà nel 730 precompilato alcuni importi nella voce "altri redditi", soggetti a tassazione separata. E' necessario verificare cosa indica Agenzia delle Entrate per sapere come gestire questo caso.
Qui nsotto riportiamo uno stralcio di risposta dal sito di Agenzia delle Entrate, il link alle faq del loro sito. qui è riportato anche un documento utile alla comprensione (art.17 TUIR)
Nella dichiarazione precompilata trovo i rimborsi delle spese sanitarie degli anni d'imposta precedenti?
Dal sito di agenzia delle entrate si legge:
Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata
LINK AL SITO DI AGENZIA DELLE ENTRATE ALLE DOMANDE SUL PRECOMPILATO
Le fatture di acconto e saldo di odontoiatria vengono riproporzionate:
Se nel 2022 viene presentata al Fondo una pratica con fatture di acconto che hanno data 2021 insieme a fatture di acconto del 2022 e al saldo del 2022 e il Fondo ha rimborsato con data valuta 2022, nel 730 precompilato troverai quindi (in seguito al criterio di invio scritto sopra) il riferimento alle fatture del 2021.
Inoltre Agenzia delle entrate ci fa presentare i dati riproporzionando nei diversi anni l’importo liquidato per queste fatture di odonotiatria (diversamente dal nostro estratto conto).
E' stato fatto un semplice riproporzionamento
-
Ho perso il codice faschim/la password, come li recupero?
IL codice Faschim può essere recuperato contattanto il call center. Il call center ti chiederà alcune informazioni e poi ti fornirà il codice Faschim.
Per il recupero della password devi cliccare su Accedi Area Dipendente dal sito e seguire le indicazioni.
-
Perchè il call center non fornisce risposte sulla mia posizione al mio familiare, neanche se è iscritto?
L'intestatario del rapporto con il Fondo è il dipendente associato. Il dipendente (sulla cui busta paga vengono fatte le trattenute e che riceve i rimborsi anche per il nucleo familiare) può ricevere informazioni da parte del call center su tutte le posizioni ad esso associate. I familiari invece non possono avere informazioni relative alla posizione del dipendente per questioni di privacy. Il call center può fornire informazioni precise sui rimborsi del dipendente solo al dipendente.
-
Come si utilizzano le strutture convenzionate?
trovi le informazioni nel menù strutture convenzionate/ricerca strutture convenzionate
-
Ho perso la card, cosa devo fare per averne un altra?
Il Fondo non invia la card.
Nella tua area riservata c'è la funzione "stampa card" da cui puoi stampare la tua card ogni volta che la perdi o si rovina.
La card serve solo per ricordarti il tuo codice faschim.
Imprese
Clicca e visualizza
-
Iscrizione, cessazione e sospensione di dipendenti e familiari nel portale
Il sistema permette all'impresa di iscrivere, cessare, sospendere un dipendente/familiare nel mese in cui siamo.
Il fondo, visto il legame dell'iscrizione con i contributi ma soprattutto con i rimborsi, non provvederà ad alcuna retrodatazione in caso di errore
-
Iscrizione di un neonato
L'iscrizione in questo caso ha una agevolazione in termini di data iscrizione.
Solo in questo caso il sistema permette di iscrivere un neonato nel mese precedente a quello attuale, se e solo se il mese precedente è il mese della nascita. Esempio: se siamo in ottobre e il neonato è nato in settembre puoi iscrivere il bambino con data settembre; il modulo iscrizione familiari dovrà essere coerente con quanto indicato dall'impresa. -
Come inserire una rinuncia volontaria
Se un dipendente invia una rinuncia volontaria all'impresa, l'impresa deve inserire l'informazione sul portale come una cessazione, con la motivazione nella tendina: rinunicia. E' obbligatorio allegare il documento. Sarà il Fondo a inserire la data di cessazione.
L'associato deve consegnare la rinuncia entro il 15/12 dell'anno in corso; l'impresa deve inserire la rinuncia entro il 31/12 dell'anno in corso.
La data di cessazione in caso di rinunica volontaria è sempre il 31/12 dell'anno in corso: la rinuncia può essere inserita in qualsiasi mese dell'anno.
Se l'impresa inserisce la rinunicia da gennaio in poi la rinuncia avrà effetto dall'anno successivo.
-
Data cessazione al 31 o all'1?
Se si inserisce una cessazione di un dipendente con data 1 del mese, il fondo per quel mese si aspetterà ancora il contributo. Esempio: se un dipendente cessa il rapporto di lavoro a fine mese di ottobre, la data cessazione deve essere nel mese di ottobre; se viene inserito 1 novembre la cessazione sarà al 30 novembre.
-
Contributi non frazionabili
Il contributo a FASCHIM non è frazionabile e copre l'intera mensilità.
Non c'è differenza di contributo dovuto al Fondo tra un dipendente iscritto/cessato il primo giorno del mese o l'ultimo giorno del mese.
-
Contributi versati al Fondo e contributo di solidarietà
I contributi trimestrali sono soggetti al contributo di solidarietà del 10% che deve essere versato all'INPS, mediante il mod. DM10 utilizzando il codice M980.
-
Contributi versati dall'impresa e deduzione
I contributi versati a FASCHIM costituiscono un costo integralmente deducibile dal reddito di impresa calcolato ai fini IRPEG
-
Cosa far comparire nel CU
Nel CU l’impresa deve indicare, nella casella “Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali”, l’importo complessivo dei contributi versati a FASCHIM (impresa+dipendente+nucleo familiare).
-
Contributi versati dal lavoratore
Nella dichiarazione dei redditi mod 730 compilato dal dipendente i contributi non devono essere riportati in quanto il lavoratore usufruisce già del vantaggio fiscale in busta paga poiché il contributo versato a FASCHIM abbatte l’imponibile fiscale.
Se il dipendente si trova in una situazione in cui versa autonomamente i contributi complessivi al Fondo (es. nello stato di “sospeso con carico” oppure “iscritto in mobilità”..), i contributi per il dipendente sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi e vanno indicati alla voce “Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali”.
-
Indicazioni sul versamento dei contributi da parte dell'impresa
Consolida sdd: se la tua impresa versa i contributi tramite SDD, ricorda di entrare nell'area riservata impresa, nella distinta relativa al trimestre e "consolidare il pagamento" cliccando l'apposito pulsante entro il 6 del mese del versamento. Se non consolidi l'SDD entro i termini, ti invieremo il bollettino bancario via email.
Il bollettino bancario viene presentato direttamente nell'area riservata. Non viene spedito. Lo trovi alla chiusura della distinta a partire dal giorno 7 del mese successivo al termine del trimestre. Puoi pagare i contributi tramite il bollettino oppure con bonifico bancario (scaricando la causale direttamente dalla distinta del trimestre)
bonifico: se vuoi pagare con bonifico bancario è fondamentale che utilizzi la causale corretta altrimenti potremmo avere problemi con la riconciliazione dei contributi versati. Trovi la causale nell'area riservata impresa, nella distinta trimestrale, cliccando sul pulsante "codice causale bonifico". Basta copiarla come testo causale senza aggiungere altro.