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Cessazione: Dipendente che termina il rapporto di lavoro/diventa dirigente/va in pensione

Nei casi di “passaggio a dirigente” o di “fine rapporto di lavoro” o di "pensionamento" l’iscrizione a FASCHIM termina: non ci sono più contributi da versare e non si ha più diritto ai rimborsi.
Il dipendente in questi casi non deve fare nulla ma è l'impresa che deve effettuare tempestivamente sul portale del Fondo la cessazione.

La cessazione può essere inserita solo nel mese in cui siamo e non può essere in nessun caso retrodatata dal Fondo. L'iscrizione termina alla fine del mese nel quale è stata inserita la cessazione. Esempio: se termino il mio rapporto di lavoro il 15 di febbraio, l'impresa inserirà la mia cessazione con data febbraio. Sarò fuori da Faschim dal 1 marzo. Non potrò chiedere i rimborsi per le fatture con data dal 1 marzo. Per quelle precedenti sarò coperto.

Nei casi di “decesso” del dipendente iscritto: anche in questo caso l’impresa cessa la posizione del dipendente sul portale nel mese in cui accade l'evento.
Il superstite, in caso di richieste di rimborso in atto, in sospeso o da inviare (nei tempi previsti) può procedere all’incasso del rimborso compilando il Modulo di procura all'incasso - MOD. INC.
Il coniuge/convivente iscritto del dipendente deceduto può, se vuole, mantenere l’iscrizione finchè il dipendente non avrebbe raggiunto il 65° anno di età: è necessario contattare il Fondo.